Gara Consip FM4 – Interrogazione Parlamentare del Senatore Margiotta

Pubblicato il 26 febbraio 2019, nella seduta n. 94
MARGIOTTA – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
con Nota del 16 giungo 2017, l’amministratore delegato della Consip SpA comunicava al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito da Romeo Gestioni SpA (mandataria) e dal Consorzio Stabile Romeo Facility Services (mandante), l’esclusione dai lotti 3, 10, 13 e 18 dalla gara “CONSIP FM4”, per violazione del disposto dell’articolo 38, comma 1, lettera f ), secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’articolo 68 del Regio decreto n. 827 del 1924, nonché dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

nella medesima Nota si comunicava che la Consip SpA avrebbe proceduto, nei confronti della Romeo Gestioni SpA, alla segnalazione all’ANAC del provvedimento di esclusione dalla gara CONSIP FM4 e che avrebbe provveduto all’escussione delle cauzioni provvisorie prestate dal RTI;

il provvedimento di esclusione dalla suddetta gara veniva disposto dall’amministratore delegato di Consip SpA sulla base di valutazioni dallo stesso assunte in relazione ad un presunto episodio corruttivo emerso nell’ambito dell’indagine penale “Consip” svolta dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell’avvocato Alfredo Romeo, socio di minoranza della Romeo Gestioni SpA, considerato dagli inquirenti “dominus ” della stessa, pur non rivestendo nella società alcuna carica formale;

in data 6 marzo 2018, il nuovo amministratore delegato di Consip SpA comunicava, sulla base delle identiche motivazioni già poste a fondamento della esclusione dalla gara Consip FM4, l’esclusione del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese da ulteriori sei gare Consip:

1) Gara Consip SSN, lotto 8;

2) Gara Consip Musei, lotti 5,7 e 8;

3) Gara Consip SIE 4, lotti 11 e 13;

4) Gara Consip Caserme, lotti 2-8-9-10-11 e 12;

5) Gara Consip MIES 2, lotto 10;

6) Gara Consip Luce 4, lotti 7,9 e 10;

la Consip SpA, anche in questo caso, provvedeva a segnalare all’ANAC i provvedimenti di esclusione e all’escussione delle cauzioni provvisorie di gara per un complessivo ammontare di oltre 13 milioni di euro;

il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede amministrativa sulle contestazioni avanzate dalla Romeo Gestioni SpA circa la non correttezza delle procedure adottate dalla Consip SpA, nel respingere le istanze del ricorrente, evitavano esplicitamente di pronunciarsi sul merito delle motivazioni che avevano dato luogo alle esclusioni, rimettendo di fatto all’assoluta discrezionalità della Consip la valutazione circa la sussistenza del cosiddetto “errore professionale grave” posto alla base delle suddette esclusioni;

tali pronunce, contestate dalla Romeo Gestioni SpA, sono oggi all’esame del Consiglio di Stato in sede revocatoria e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; la stessa società, ravvisando come illegittimi i comportamenti dei due amministratori delegati della Consip coinvolti nella vicenda, ha provveduto a citare i medesimi in giudizio in sede civile per vedersi riconoscere il conseguente risarcimento del danno, quantificato fino ad un miliardo e trecentocinquanta milioni di euro;

il mancato accoglimento dei suddetti ricorsi avrebbero conseguenze irreversibili per la Romeo Gestioni SpA, con la condanna alla forzata chiusura della società nell’arco di 18/30 mesi, con rilevanti ricadute occupazionali su quasi 3.000 dipendenti e 20.000 addetti dell’indotto lavorativo;

nel complesso atto di citazione prodotto dalla Romeo Gestioni SpA si evidenziano le seguenti specifiche:

a) l’arbitrario esercizio da parte di Consip, e per essa dei suoi amministratori pro tempore , del proprio potere di valutazione discrezionale;

b) l’illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Consip SpA nei confronti della Romeo Gestioni, perché non risulta accertata l’ascrivibilità alla stessa dei presunti comportamenti censurati;

c) l’illegittimità dei provvedimenti assunti dalla Consip SpA nei confronti della Romeo Gestioni SpA perché, con provvedimento del Tribunale di Roma, la stessa è stata dichiarata pienamente affidabile e idonea a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) l’esercizio da parte della Consip SpA di una vera e propria azione in danno della Romeo Gestioni SpA, avvenuto a seguito dell’invito a confermare, in data 19 febbraio 2018, l’offerta alla gara cosiddetta Caserme e a trasmetterle fideiussioni rinnovate nella loro data di decorrenza di efficacia e alla successiva comunicazione dell’esclusione dalla gara del RTI e dell’escussione della cauzione provvisoria;

e) l’esercizio di un ingiustificabile comportamento discriminatorio da parte di Consip SpA nei confronti ed in danno della Romeo Gestioni SpA, con il mancato annullamento delle gare e la mancata adozione di provvedimenti di autotutela coerenti con quanto emerso realmente dalle indagini;

nel complesso, la parte attrice censura un insieme di comportamenti che, ritiene, abbiano “scaricato” pretestuosamente tutte le colpe dei malfunzionamenti Consip sulla Romeo Gestioni SpA, estromettendola dal mercato e condannandola irreversibilmente alla chiusura delle attività, senza neanche attendere una qualche forma di accertamento giudiziario dei presunti fatti censurati;

dall’esame di tutti i numerosi atti pubblici inerenti ai diversi filoni di indagine sul cosiddetto “scandalo Consip” inizia ad emergere con chiarezza un sistematico”atteggiamento interlocutorio” da parte della struttura Consip mirante ad evitare, o comunque a rinviare l’adozione di provvedimenti fortemente punitivi nei confronti di molte imprese concorrenti della Romeo Gestioni SpA, pur in presenza di già accertati comportamenti censurati sul piano penale o di turbativa concorrenziale, che appare del tutto ingiustificato a fronte di quello che all’interrogante appare come un peculiare accanimento mostrato nell’adozione di provvedimenti di “condanna preventiva” della Romeo Gestioni SpA;

alla luce di quanto esposto, appare di difficile comprensione l’assenza da parte della Consip SpA di un più equilibrato atteggiamento amministrativo nell’esercizio della propria azione, che invece, ad opinione dell’interrogante, avrebbe dovuto considerare:

a) la possibile emanazione in autotutela da parte di Consip SpA di provvedimenti amministrativi di annullamento della esclusione delle gare disposti temerariamente in danno della Romeo Gestione SpA, al fine di evitare il rischio di generazione di rilevanti danni economici per la pubblica amministrazione;

b) la valutazione attraverso l’esercizio di una azione amministrativa di maggiore tutela per la pubblica amministrazione di eventuali ipotesi di annullamento delle gare per le quali si siano allo stato oggettivamente concretamente verificati rilevanti ritardi procedurali ed oggettivi problemi a concludere in tempi definiti e ridotti le relative procedure di aggiudicazione, si chiede di sapere:

quali urgenti azioni i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per restituire autorevolezza, credibilità ed equilibrio all’azione strategica della Consip;

quali iniziative intendano adottare per impedire l’estromissione dal mercato della Romeo Gestioni SpA in assenza di fatti concretamente accertati giudizialmente, con il conseguente rischio della perdita del posto di lavoro per 3.000 dipendenti e 20.000 addetti dell’indotto lavorativo;

quali misure intendano adottare per ridurre al minimo le ricadute per la finanza pubblica derivanti dal comportamento della Struttura Consip sui fatti in oggetto in ordine al prodursi in capo alla stessa di potenziali oneri economici di rilevantissima entità e al prodursi di onerosi decadimenti dell’offerta di servizio selezionata nelle gare per conto delle pubbliche amministrazioni fruitrici.

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